Tribunale di Lecco, sez. I del 2017 (04/04/2017)



Deve ordinarsi al sindaco del Comune e per esso all’ufficiale dello stato civile dell’ente di astenersi dall’annullare l’annotazione anagrafica del cognome comune scelto dalle parti dell’unione civile e trasmesso al figlio minore di una delle due in applicazione della norma di legge vigente all’epoca della sua nascita dovendosi riconoscere alle richiedenti il diritto alla tutela d’urgenza laddove l’articolo 3, comma VIII, del d. lgs. n. 5/2017 nella parte in cui ha disposto che l’ufficiale dello stato civile annulli le annotazione effettuate in esecuzione del dpcm n. 144/16 si pone in contrasto con i principi del diritto euro unitario - dal momento che il nome e il cognome di una persona sono un elemento costitutivo della sua identità personale, dignità e vita privata - e che tanto è sufficiente per giustificarne la disapplicazione.

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