Tribunale di Lecce del 2010 (20/01/2010)



L'incarico di esecutore testamentario è un ufficio di diritto privato rinunziabile anche dopo essersi validamente perfezionata l'accettazione.

Se l'accettazione è actus legitimus che necessita di forma ad substantiam per la sua validità, la rinunzia che segua l'accettazione può non essere formale, non essendo applicabile in via analogica la norma dettata per l'accettazione, a prescindere dall'esistenza di una giusta causa che sorregga detta rinunzia.

In seguito alla rinunzia di un esecutore testamentario, l'ufficio si concentra nella persona del coesecutore, se non possa desumersi la volontà del testatore di un'esecuzione congiunta; non può dunque reputarsi sussistente il disaccordo tra esecutori che legittimi il provvedimento ex art. 708 c.c., laddove manchi, a monte, la pluralità degli esecutori.

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