Tribunale di Latina del 1994 (17/03/1994)


Dell'infortunio di un alunno, incespicato durante una partita di calcetto su asfalto, non sono responsabili né il preside che ha autorizzato lo svolgimento del torneo scolastico, né l'insegnante di educazione fisica che lo ha diretto come organizzatore ed arbitro (nella specie, il gioco su asfalto è stato riconosciuto di per sé non in contrasto né con le cautele usualmente richieste, né con quelle specificatamente previste dal regolamento tecnico del comitato nazionale del calcetto e della normativa FIFA).

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