Tribunale di Catania del 2008 (28/02/2008)


In tema di azione di reintegrazione, l'art. 1169 c.c. non è applicabile al di fuori della fattispecie ivi prevista del trasferimento del possesso e non anche della detenzione. Ne discende che l'ordinanza interdittale - ottenuta contro lo spoliator originario - potrà essere eseguita anche verso il terzo che acquista la detenzione del bene (ad esempio, a seguito di un contratto di locazione), indipendentemente dalla conoscenza, da parte sua, dell'avvenuta lesione.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Tribunale di Catania del 2008 (28/02/2008)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti