Tribunale di Cassino del 1991 (21/06/1991)


Non è omologabile la clausola di uno statuto di società a responsabilità limitata che, tanto per l'assemblea ordinaria quanto per quella straordinaria, richiede, per la valida costituzione, la presenza dell'intero capitale sociale, e, per l'assunzione delle deliberazioni, l'unanimità dei consensi. Non è omologabile la clausola di uno statuto di società a responsabilità limitata che prevede che il consiglio di amministrazione possa deliberare soltanto all'unanimità. Non è omologabile la clausola di uno statuto di società a responsabilità limitata che rimette ad un collegio arbitrale la risoluzione degli eventuali contrasti sulle scelte relative alla gestione dell'impresa sociale.

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