Tribunale di Brescia del 2006 (09/06/2006)


Nel caso in cui sia stata espressamente consentita nell'atto di costituzione del fondo patrimoniale la facoltà dei coniugi di vendere liberamente i beni del fondo, non è necessario richiedere alcuna autorizzazione giudiziale anche nel caso di figli minorenni.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Tribunale di Brescia del 2006 (09/06/2006)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti