Tribunale di Ascoli Piceno del 1989 (13/05/1989)


L'attività calcistica e la gestione di uno stadio costituiscono attività pericolose, ciò imponendo l'adozione di particolari misure idonee ad evitare il verificarsi di eventi dannosi nei confronti del pubblicoResponsabilità va ravvisata in capo ai così detti "addetti al campo" dipendenti della società sportiva, che con il loro comportamento omissivo, consistente nel non essere intervenuti a rimuovere la situazione di pericolo, abbiano contribuito alla verificazione dell'evento dannoso.

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