Tribunale di Ascoli Piceno del 1987 (17/03/1987)


L'impresa cooperativa deve essere legata ad una particolare identità ed affinità di interessi, determinati e qualificati, tra più soggetti appartenenti ad una determinata categoria di impresa e dei quali interessi e' possibile il soddisfacimento attraverso l'esercizio collettivo dell'attività d' impresa. E' nulla la clausola dello statuto di una società cooperativa che attribuisce il potere di istituire sedi secondarie all'organo amministrativo per contrasto con gli artt. 2518 n. 2 e 2536, codice civile, che attribuiscono all'assemblea straordinaria la competenza a deliberare le modificazioni dell'atto costitutivo. E' nulla la clausola dello statuto di una società cooperativa che per la richiesta del rimborso delle quote da parte dei soci che sono receduti, decaduti o sono stati esclusi, o da parte degli eredi del socio defunto fissa un termine di prescrizione superiore a quello previsto dal codice civile.

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