Trasferimento della partecipazione dell'accomandante



L'art. 2322 cod. civ. pone, relativamente al trasferimento della partecipazione sociale facente capo all'accomandante, regole del tutto peculiari, divergenti dai principi dettati dall'art. 2252 cod. civ. in relazione alle modificazioni dei patti sociali. Viene anzitutto sancita la libera trasmissibilità della quota di partecipazione del socio accomandante per causa di morte. Salva diversa disposizione dell'atto costitutivo (che potrebbe rendere del tutto libera la cessione o, al contrario, vietarla), la quota di costui può inoltre essere ceduta, con effetto verso la società, con il consenso dei soci che rappresentano la maggioranza del capitale.

La norma viene spiegata con la relativa indifferenza delle qualità personali del socio accomandante, al quale da un lato è interdetta la gestione sociale, dall'altro fa capo una responsabilità limitata nota1. Costui di regola è un mero finanziatore della società: l' intuitus personae assume dunque una minore rilevanza. V'è chi ha addirittura escluso che la cessione della partecipazione dell'accomandante venga a configurare una modificazione dell'atto costitutivo, spiegando in questo modo le previsioni della norma qui in considerazione nota2.

Quanto alla prima regola, relativa al trasferimento mortis causa, il venir meno del socio accomandante determina automaticamente il subingresso dell'erede. Siffatta efficacia viene spiegata da un lato con l'assenza di qualsivoglia volontà nella produzione del fenomeno, dall'altro con le esigenze economiche della società. Essa infatti subirebbe un depauperamento qualora occorresse liquidare la partecipazione del defunto agli eredi. Al riguardo occorre tuttavia precisare che, nell'ipotesi di pluralità di successori, la partecipazione non si fraziona (a meno che i soci superstiti non decidano in tal senso nota3), dovendo essere piuttosto nominato un rappresentante comune che esprima la volontà di tutti i comunisti. Infatti l'ingresso di più soci determinerebbe un'alterazione del funzionamento della società relativamente a tutte le questioni in relazione alle quali rileva il numero dei soci e non già il valore della quota di capitale posseduto. In ogni caso il principio del trasferimento automatico è derogabile: così potrebbero i soci vietarlo, prevedendo una clausola che sancisca l'intrasmissibilità mortis causa della quota del socio accomandante (Appello di Milano, 22/02/1994 ). Da ultimo occorre precisare che la dinamica del subingresso dell'erede del socio defunto richiede pur sempre una manifestazione di volontà. Ciò a meno che non sia stata prevista una clausola di continuazione c.d. "automatica" per il cui tramite l'assunzione della qualità di socio consegua semplicemente all'intervenuta accettazione (anche tacita) dell'eredità (cfr. Cass. Civ. Sez. I, 12906/95 ) nota4. In difetto di una siffatta clausola (comunque non contrastante con il divieto dei patti successori di cui all'art. 458 cod. civ. : Appello di Milano, 30/03/1993 ) è preferibile ritenere legittima la condotta dell'erede che intendesse ricusare, pur mantenendo la propria qualità, di fare ingresso nella società.

Quanto alla seconda prescrizione portata dall'art. 2322 cod. civ. , è il caso di precisare che il consenso della maggioranza dei soci (che si deve computare in relazione tanto agli accomandatari, quanto agli accomandanti) calcolata non già per teste, bensì per il capitale sociale da essi rappresentato, si pone come semplice requisito di opponibilità della cessione nei confronti della società. Il trasferimento della partecipazione sociale dell'accomandante senza che sia stato preventivamente acquisito il detto consenso è dunque pienamente valido ed efficace inter partes, pur non potendo sortire effetto alcuno nei confronti della società (Cass. Civ. Sez. I, 4966/77 ). Giova rilevare come l'eventuale domanda giudiziale intesa a far dichiarare l'inefficacia della cessione, in quanto qualificabile in termini di accertamento negativo, non è soggetta a prescrizione (Cass. Civ. Sez. I, 10570/94 ).

Cosa riferire dell'ipotesi in cui la cessione della quota intervenga immediatamente prima della trasformazione in società a responsabilità limitata? In tal caso è stato deciso come da un lato non possa rinvenire l'ulteriore applicazione dell'art.2322 cod.civ., dall'altro come neppure potrebbero essere fatti valere i limiti relativi all'introduzione di clausole di gradimento e/o di prelazione (Cass. Civ. Sez. I, 20893/08 ).

Note

nota1

Di Sabato, Manuale delle società, Torino, 1987, p. 204; Ferrara Jr.-Corsi, Gli imprenditori e le società, Milano, 1987, p. 323.
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nota

nota2

Valeri, Manuale di diritto commerciale, vol. I, Firenze, 1950, p. 152; Galgano, Le società in genere. Le società di persone, in Tratt. dir. civ. e comm. dir. da Cicu-Messineo, Milano, 1982, p. 496.
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nota3

Discutibile è se una decisione di questa portata debba essere assunta unanimemente ovvero possa intervenire anche a maggioranza dei superstiti ex II comma art. 2322 cod. civ. . In quest'ultimo senso cfr. Greco, In tema di società in nome collettivo. Morte di un socio; possibile ingresso in società degli eredi, in Temi, 1952, p. 294; Galgano, op. cit., p. 496; contra: Graziani, Diritto delle società, Napoli, 1962, p. 163.
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nota4

Altrettanto non si potrebbe dire per la posizione dell'accomandatario: cfr. Cass. Civ. Sez. I, 2632/93 .
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Bibliografia

  • DI SABATO, Manuale delle società, Torino, 1987
  • FERRARA JR.-CORSI, Gli imprenditori e le società, Milano, 1987
  • GALGANO, Le società in genere. Le società di persone, Milano, Tratt. dir. civ. e comm. dir. da Cicu e Messineo, 1982
  • GRAZIANI , Diritto delle società , Napoli, 1962
  • GRECO, In tema di società in nome collettivo.Morte di un socio; possibile ingresso in società degli eredi, Temi, 1952
  • VALERI, Manuale di diritto commerciale, Firenze, I, 1950

Prassi collegate

  • Quesito n. 192-2016/I. Successione dell'accomandante e accettazione con beneficio d’inventario
  • Quesito n. 1051-2014/I, Circolazione delle partecipazioni dell’accomandante nella società in accomandita semplice
  • Quesito n. 652-2014/I, Successione dell’accomandante nella sas
  • Quesito n. 39-2015/I, Quesito in materia di successione di quota di società di accomandita semplice

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