Società in accomandita semplice: trasferibilità della quota



La diversa posizione di accomandanti ed accomandatari non può non riflettersi sulla disciplina del trasferimento della partecipazione sociale. Per quanto attiene a questi ultimi trovano applicazione le regole previste per le società in nome collettivo, per effetto del combinato disposto degli artt. 2252 , 2293 e 2315 cod. civ. (cfr. Cass. Civ. Sez. I, 1560/71 ). Il trasferimento per atto tra vivi costituisce una modifica del contratto sociali e necessita perciò del consenso di tutti i soci, anche di quelli che rivestono la qualità di semplici accomandanti. Si tratta tuttavia di una regola derogabile, analogamente a quanto si può osservare in tema di società semplice e di società in nome collettivo, attraverso l'introduzione di idonea clausola dei patti sociali nota1. Così ben potrebbe essere sancita la libera trasferibilità della quota sociale, come anche l'espressione del consenso della semplice maggioranza degli accomandatari (Cass. Civ. Sez. I, 1692/63 ). Per la trasmissione mortis causa, rinvenendo applicazione il disposto di cui all'art. 2284 cod. civ. , sarà richiesta sia la volontà degli altri soci superstiti favorevoli alla continuazione della società con gli eredi del de cuius, sia il consenso di questi ultimi (Cass. Civ. Sez. I, 340/71 ).

Per quanto attiene alla posizione dell'accomandante l'art. 2322 cod. civ. prevede una specifica disciplina che assumeremo in considerazione partitamente.

Note

nota1

E' dunque ammissibile anche una clausola che preveda la libera trasferibilità della quota dell'accomandatario senza ingerenza degli altri soci. L'opinione contraria (cfr. Tassinari, Trasferimento per atto tra vivi delle quote sociali nelle società di persone, in Riv. not., 1958, p. 296; Simonetto, Sul trasferimento delle quote degli accomandatari, in Riv. dir. civ., 1959, vol. II, p. 175) fondata sull' intuitus personae si risolve, infatti, in una petizione di principio. Essa non tiene conto che i destinatari di questo intuitus sono i soci stessi, i quali potranno perciò disporne in sede di costituzione o modifica dell'atto costitutivo (così Graziani, Diritto delle società, Napoli, 1963, p. 164 e Di Sabato, Manuale delle società, Torino, 1987, p. 206).
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Bibliografia

  • DI SABATO, Manuale delle società, Torino, 1987
  • GRAZIANI, Diritto delle società, Napoli, 1963
  • SIMONETTO, Sul trasferimento delle quote degli accomandatari, Riv. dir. civ., II, 1959
  • TASSINARI, Trasferim.per atto tra vivi delle quote sociali nelle soc.di persone, Riv. Not., 1958

Prassi collegate

  • Quesito n. 244-2015/I, Morte di accomandatario di sas, continuazione con un erede e liquidazione degli altri
  • Quesito n. 1153-2014/I, Trasferimento da accomandatario di parte di partecipazione a soggetto accomandante nella sas
  • Quesito n. 39-2015/I, Quesito in materia di successione di quota di società di accomandita semplice
  • Quesito n. 247-2011/I, Sas, modifica dei patti sociali, accomandatario che assume la qualifica di accomandante e ragione sociale
  • Quesito n. 179-2008/I, Forma del consenso alla cessione di quota di accomandatario

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