Trascrizione della domanda giudiziale intesa a far pronunziare l'annullamento



L'art. 2652 n.6 cod.civ. prevede che siano soggette a trascrizione le domande giudiziali dirette a far pronunziare l'annullamento (nonchè a far dichiarare la nullità) degli atti soggetti a trascrizione e le domande dirette a impugnare la validità della trascrizione nota1.

L'atto annullabile è connotato, come è noto, da un'efficacia per lo meno temporanea: anteriormente all'eventuale pronunzia di annullamento esso è dunque in grado di sortire effetti. Si può così ipotizzare che Tizio ceda a Caio un immobile in forza di una vendita affetta da un vizio invalidante che comporti annullabilità e che Caio, a propria volta, rivenda il bene a Terzo.

Che effetti sortisce la trascrizione della domanda di annullamento in relazione ad una siffatta vicenda?

Nell'esempio fatto, se Tizio ha trascritto la propria impugnativa anteriormente rispetto alla trascrizione del titolo di Terzo (avente causa da Caio, a propria volta subacquirente da Tizio) ha modo di manifestarsi l'effetto "prenotativo" tipico della effettuazione della pubblicità delle domande giudiziali. Qualora la vicenda processuale si concluda con l'accoglimento della domanda di Tizio, l'annullamento del contratto travolgerà non solo l'acquisto di Caio (che aveva acquistato in forza del titolo annullato) bensì anche quello di Terzo, che aveva acquistato da Caio. Si può citare a questo proposito la regola base in materia di acquisto derivativo secondo la quale " nemo plus juris transferre potest..".

Il modo di operare della posizione in esame può essere dinamicamente rappresentato nella figura sotto riportata:

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La seconda parte del n.6 della norma in esame prende in considerazione una fattispecie assolutamente peculiare, venendosi a distinguere i casi di annullamento a causa di incapacità legale (assimilati a tal fine alle ipotesi di titolo nullo) e quelli dipendenti da causa diversa dall'incapacità legale (ai quali si riferisce anche l'art. 1445 cod.civ. apri).

Il tema è oggetto di specifica disamina, con particolare riferimento alla modalità acquisitiva a non domino che viene ad introdurre.

Note

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Messineo, Annullabilità e annullamento (dir. priv.), in Enc. dir., II, 1958, p.482, sottolinea come questa norma "sia rivolta a dirimere il conflitto tra gli effetti delle due trascrizioni", facendo distinzione tra varie ipotesi possibili.
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Bibliografia

  • MESSINEO, Annullabilità e annullamento, Enc.dir., II, 1958

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