Tar Basilicata del 2002 numero 801 (16/11/2002)


L'art. 18 l. 8 luglio 1986 n. 349 consente alle associazioni ambientalistiche di agire in giudizio a salvaguardia dei cosiddetti interessi diffusi in presenza di una doppia condizione, e cioè che dette associazioni risultino essere state riconosciute con apposito decreto ministeriale e che l'interesse ambientale, che si vuole tutelare, non risulti genericamente indicato, ma sia riconducibile ai criteri promananti dalla l. n. 349 del 1986 o comunque risulti ravvisabile in altra normativa di primario livello, con la conseguente possibilità di individuare senza esitazione i beni degni di essere sottoposti a tutela ambientale.

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