Solidarietà: rapporti interni



Per quanto concerne i rapporti interni tra condebitori o tra concreditori, l'obbligazione in solido si divide nota1, salvo che sia stata contratta nell'interesse esclusivo di alcuno di essi (I comma art. 1298 cod.civ.). La comprensione di questa norma è fondamentale ai fini della disciplina del rapporto che si pone tra i soggetti che formano una delle parti del rapporto obbligatorio.

Si pensi ad esempio alla solidarietà che scaturisce dall'obbligazione fidejussoria nota2 , nella quale cioè l'insorgenza del rapporto sia riconducibile all' interesse esclusivo del soggetto garantito. La fonte dell'obbligazione solidale non può considerarsi omogenea per i condebitori. E' chiaro che nel caso in cui Tizio, fidejussore di Caio, venga escusso per cento dal creditore Sempronio, il debitore principale Caio non ha la possibilità di opporre al garante Tizio, condebitore solidale, la regola della divisione. In altre parole Caio non potrebbe versare cinquanta a Tizio e chiudere la partita, ritenendosi liberato nell'ambito dei rapporti interni. Poiché infatti l'obbligazione principale era riconducibile soltanto a lui medesimo, egli dovrà rivalere Tizio integralmente del versamento di cento effettuato nelle mani di Sempronio.

E' invece evidente che, se Tizio e Caio contraggono solidalmente un debito che rinviene un'unica fonte (ad esempio acquistano un bene in comunione) qualora Sempronio (l'alienante creditore) ottenga da Tizio cento a saldo, successivamente Tizio può domandare a Caio la somma di cinquanta corrispondente alla quota interna del comune debito. Si è voluto così evitare che un solo creditore possa trarre vantaggio dall'esecuzione della prestazione o che un solo debitore ne subisca l'onere, rispettivamente a scapito o a vantaggio degli altri creditori o degli altri debitori.

L'art. 1298 cod.civ. fa seguito, al II comma, ponendo la presunzione di eguaglianza delle parti di debito o di credito di ciascun soggetto solidalmente coinvolto nell'obbligazione. Si tratta di una regola ulteriore, che concerne la misura della partecipazione di ciascun soggetto solidalmente coinvolto nel rapporto: essa si presume paritetica, salva l'esistenza di un accordo o di risultanze divergenti tra condebitori solidali nota3 .

Pur costituendo la solidarietà un principio di generale applicazione e l'art. 1298 cod.civ. uno dei perni della relativa disciplina, esso è stato reputato inapplicabile (con particolare riferimento al II comma in commento) in materia di illecito extracontrattuale. Si è infatti osservato che l'onere che ciascun coobbligato deve sostenere è proporzionale rispetto alla entità del contributo causale e del grado della colpa o del dolo considerato singolarmente (Cass. Civ. Sez. III, 5303/77; Cass. Civ. Sez. III, 491/75) nota4. E' stato tuttavia deciso nel senso della possibilità di concludere accordi derogatori interni tra coobbligati quantomeno nell'ipotesi in cui si vertesse in tema di diritti disponibili (Cass. Civ., Sez.III, 7981/04).

Una volta messe a punto le caratteristiche generali del rapporto intercorrente tra più debitori o creditori in solido, occorre far riferimento allo strumento giuridico volto ad assicurare concreta attuazione al riparto degli oneri o dei vantaggi tra coloro che sono avvinti dal vincolo solidale. L'art. 1299 cod.civ. prevede a questo scopo, al fine cioè di conseguire il riequilibrio interno tra i citati soggetti, il diritto di regresso.

Note

nota1

Nei rapporti interni l'oggetto della "divisione" non è rappresentato dall'obbligazione: se così fosse l'obbligazione stessa sarebbe parziaria e non solidale. A questo proposito, parte della dottrina (Rubino, Obbligazioni alternative. Obbligazioni in solido. Obbligazioni divisibili ed indivisibili, in Comm. cod.civ. a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1963, p.219), ritiene che l'espressione divisione abbia solo un valore descrittivo, in quanto i rapporti interni non hanno diretto riferimento con l'obbligazione solidale, traendo piuttosto origine da un nuovo diritto di credito che ha ad oggetto la quota pro parte, in favore del debitore che ha adempiuto l'obbligazione nei confronti degli altri. Altri autori (Di Majo, Obbligazioni solidali, in Enc. dir., p.319) invece hanno prospettano una considerazione unitaria dell'obbligazione solidale. Il regresso rappresenterebbe in questo senso solamente uno degli effetti generati dalla solidarietà: l'esempio più significativo sarebbe propriamente offerto dall'ipotesi dell'obbligazione solidale contratta nell'interesse di un solo soggetto.
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nota2

Deve essere comunque precisato che parte della dottrina (tra gli altri, Rubino, cit., p.141) nega che l'obbligazione del fidejussore rientri nello schema tipico della solidarietà.
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nota3

Vedi Rubino, cit., p.221.
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nota4

Bianca, Diritto civile, vol. IV, Milano, 1998, p.709.
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Bibliografia

  • DI MAJO, Obbligazioni solidali, Enc.dir.
  • RUBINO, Obbligazioni alternative, obbligazioni in solido, obbligazioni divisibili e indivisibili, Bologna - Roma, Comm.cod.civ. Scialoja - Branca, 1963

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