Cass. Civ., sez.III, n. 7981/2004. Facoltà dei condebitori solidali di stabilire che l'onere del pagamento gravi su uno solo di essi

La ripartizione interna, tra corresponsabili solidali del carico risarcitorio, non deve essere necessariamente conforme al criterio legale della gravità della colpa di ciascuno e della entità delle conseguenze che ne sono derivate o, nel dubbio, della pari misura. Ai debitori, infatti, come si desume anche dall'articolo 1298 del cc, è permesso, nei rapporti interni tra loro, trattandosi di diritti disponibili, di stabilire diversamente, anche pattuendo che l'onere del pagamento cada su uno solo di essi e non sia ripartibile, in tutto o in parte.

Commento

Il II comma dell'art.1298 cod.civ. pone una semplice presunzione di eguaglianza del debito o del credito di ciascun soggetto coinvolto nell'obbligazione solidale. Che detta presunzione sia vincibile dalle risultanze di apposito accordo tra le parti in tema di illecito extracontrattuale è del tutto dubbio (cfr., in senso negativo, Cass. Civ., Sez.III, 5303/77). Con la pronunzia in esame tale esito viene ammesso, sia pure nei limiti in cui si versi in tema di diritti disponibili.

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