Cass. Civ., sez.III, n. 7981/2004. Facoltà dei condebitori solidali di stabilire che l'onere del pagamento gravi su uno solo di essi
La ripartizione interna, tra corresponsabili solidali del carico risarcitorio, non deve essere necessariamente conforme al criterio legale della gravità della colpa di ciascuno e della entità delle conseguenze che ne sono derivate o, nel dubbio, della pari misura. Ai debitori, infatti, come si desume anche dall'articolo 1298 del cc, è permesso, nei rapporti interni tra loro, trattandosi di diritti disponibili, di stabilire diversamente, anche pattuendo che l'onere del pagamento cada su uno solo di essi e non sia ripartibile, in tutto o in parte.