Roma, 27 luglio 2017
OGGETTO: Interpello articolo 11, comma 1, lettera a) legge 27 luglio 2000, n. 212. Disciplina dell’assegnazione agevolata ai sociQuesitoLa Società, composta da due soci, è in regime di contabilità semplificata e possiede esclusivamente un immobile nel patrimonio societario.
L’istante intende assegnare proporzionatamente ad entrambi i soci il predetto immobile - beneficiando della disciplina agevolativa prevista dall’articolo 1, commi 115 e seguenti della legge 28 dicembre 2015, n. 208 - e, successivamente, chiudere la Società.
Al riguardo, il valore attribuito al bene in sede di assegnazione coincide con il valore catastale di 728.000 euro, il valore fiscale è pari a 160.470 euro e la differenza assoggettata a imposta sostitutiva è pari a 567.530 euro.
Ciò premesso, il contribuente chiede di conoscere se l’affermazione contenuta nella circolare n. 37/E del 2016 - in base alla quale è possibile fruire della disciplina agevolativa in esame solo se vi siano riserve disponibili di utili e/o di capitale almeno pari al valore contabile attribuito al bene in sede di assegnazione - sia riferibile anche alle società in contabilità semplificata in cui “non essendoci una contabilità, non esiste un valore di bilancio per il capitale e le riserve”.
Soluzione prospettata dal contribuenteL’istante ritiene di poter beneficiare della disciplina agevolativa in esame, versando l’imposta sostitutiva pari alla differenza tra il valore catastale e quello fiscale dell’immobile assegnato.
Parere dell’Agenzia delle EntrateL’articolo 1, commi da 115 a 120, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ha introdotto un regime fiscale agevolato per consentire l’assegnazione e la cessione agevolata ai soci di taluni beni immobili e beni mobili iscritti in pubblici registri, nonché per la trasformazione in società semplici delle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni.
L’articolo 1, comma 565 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 ha, peraltro, ampliato l’ambito temporale del predetto regime stabilendo che “le disposizioni dell’articolo 1, commi da 115 a 120, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle assegnazioni, trasformazioni e cessioni poste in essere successivamente al 30 settembre 2016 ed entro il 30 settembre 2017”.
Si ricorda, al riguardo, che i beni che possono formare oggetto di assegnazione, cessione e trasformazione agevolata ai soci sono:
- i beni immobili diversi da quelli strumentali per destinazione, vale a dire diversi da quelli utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’attività;
- i beni mobili iscritti in pubblici registri, non utilizzati come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa.
L’agevolazione in questione si traduce nell’applicazione di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap pari all’8 per cento - ovvero al 10,5 per cento per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento dell’assegnazione - da applicare sulla differenza tra il valore normale del bene assegnato ed il suo costo fiscalmente riconosciuto.
La circolare n. 37/E del 16 settembre 2016 ha precisato, peraltro, che l'assegnazione dei beni ai soci comporta la necessità di annullare riserve contabili (di utili e/o di capitale) in misura pari al valore contabile attribuito al bene in sede di assegnazione. Tale valore può essere pari, superiore o inferiore al suo precedente valore netto contabile. Ne deriva che è possibile fruire della disciplina agevolativa in esame solo se vi siano riserve disponibili di utili e/o di capitale almeno pari al valore contabile attribuito al bene in sede di assegnazione.
L'assegnazione agevolata dei beni ai soci, infatti, si effettua applicando le specifiche disposizioni previste da tale disciplina e gestendo, in particolare, gli effetti fiscali che scaturiscono dalla rappresentazione contabile dell'operazione (cfr. circolare n. 37/E del 2016).
Al riguardo, occorre evidenziare che la precisazione contenuta nella circolare n. 37/E del 2016 - in merito alla necessità di utilizzare riserve disponibili di utili e/o di capitale almeno pari al valore contabile attribuito al bene in sede di assegnazione - è finalizzata a richiamare il corretto comportamento contabile delle società che, nell’ambito dell’assegnazione dei beni ai soci, devono annullare le riserve rilevate in bilancio.
Ne deriva che tale precisazione non è applicabile nei casi in cui, in sede contabile, l’assegnazione dei beni ai soci non richiede l’annullamento delle riserve rilevate in contabilità.
In tali casi, è comunque possibile beneficiare dell’assegnazione agevolata dei beni ai soci, non essendo prevista espressamente una esclusione in tal senso dalla disciplina in esame.
Tale conclusione è coerente, peraltro, con quanto evidenziato nella stessa circolare n. 37/E che, nell’ambito della tassazione in capo al socio, prevede la possibilità per le società in contabilità semplificata - e, quindi, in assenza di bilancio - di effettuare l’assegnazione agevolata in esame.
In definitiva - fermo restando il corretto comportamento contabile adottato dall’istante per l’assegnazione dell’immobile ai soci, non sindacabile in sede di risposta al presente interpello - la Società potrà beneficiare dell’assegnazione agevolata dell’immobile ai soci, pur essendo in contabilità semplificata.
Resta inteso che tale disciplina è applicabile in presenza dei requisiti richiesti dalla normativa in esame, così come chiariti nelle circolari n. 26/E del 2016 e n. 37/E del 2016.
Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.
IL DIRETTORE CENTRALE
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