Riscatto per insolvenza del debitore (rendita perpetua)



Ai sensi dell'art. 1868 cod.civ. "si fa pure luogo al riscatto della rendita, nel caso d'insolvenza del debitore... ".

La regola è evidentemente ispirata alla tutela del beneficiario, essendo preferibile tentare di recuperare in una sola volta con il riscatto la globalità del contenuto attivo della pluralità di prestazioni che naturalmente si sarebbero succedute nel tempo, piuttosto che subire i rischi connessi alla precarietà delle condizioni finanziarie del debitore. A questo riguardo occorre precisare che l'insolvenza di cui parla la norma non deve necessariamente tradursi nell'analoga situazione prevista dall'art. 5 L.F. apri nota1. In buona sostanza si tratta di un'ulteriore applicazione del principio di cui all'art. 1186 cod.civ. apri (decadenza dal beneficio del termine) nota2.

Il riscatto può essere evitato alla precisa condizione di cui al prosieguo della norma in esame, che espressamente fa salvo il caso in cui, "essendo stato alienato il fondo su cui era garantita la rendita, l'acquirente se ne sia assunto il debito o si dichiari pronto ad assumerlo" nota3.

Note

nota1

L'insolvenza deve cioè intendersi in senso ordinario, come impotenza a soddisfare i propri debiti con mezzi ordinari: cfr. Lanzio e Maiorca, in Comm.cod.civ., dir. da Cendon, Libro IV, Torino, 1999, p.1603.
top1

nota2

Occorre precisare che la qualificazione della rendita in chiave di contratto a prestazioni corrispettive ammette anche l'esperibilità del rimedio della risoluzione per inadempimento, con la conseguente irripetibilità delle prestazioni già eseguite (in quanto contratto ad esecuzione periodica). Il riscatto forzoso non preclude l'azione di risoluzione, poichè  diversi sono i due strumenti a disposizione del creditore: il riscatto impone al debitore la restituzione di una somma corrispondente alla capitalizzazione della rendita, mentre la risoluzione prevede la restituzione del fondo (o del capitale) oltre il risarcimento del danno. Per di più il riscatto forzoso è ammesso solo nei casi tassativamente indicati, nei quali la risoluzione riguarda qualsiasi ipotesi di inadempimento (purché di non scarsa importanza: art.1455 cod.civ. apri). 
top2

nota3

Con questa disposizione si intende tutelare l'interesse del terzo ad evitare l'espropriazione del bene. L'assunzione del debito da parte del terzo può attuarsi per mezzo di delegazione, accollo, espromissione o per effetto di promessa unilaterale passibile di esecuzione in forma specifica ex art.2932 cod.civ. (Torrente, Rendita perpetua. Rendita vitalizia, in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1966, p.47).
top3

 

Bibliografia

  • LANZIO MAIORCA, Torino, Comm.cod.civ.dir.da Cendon, IV, 1999
  • TORRENTE, Rendita perpetua rendita vitalizia, Bologna Roma, Comm.cod.civ.Scialoja Branca, 1966

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Riscatto per insolvenza del debitore (rendita perpetua)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti