Riscatto forzoso (rendita perpetua)



Il riscatto forzoso della rendita perpetua consiste nel rimedio accordato dall'art. 1867 cod.civ. al beneficiario di ottenere dal debitore l'adempimento in una sola soluzione dell'originaria prestazione di durata relativa alla corresponsione ad infinitum della rendita.

L'eventualità è prospettabile in tre distinte ipotesi tassative:
1) se il debitore è in mora nel pagamento di due annualità di rendita;
2) se il medesimo non ha dato al creditore le garanzie promesse, o se, venendo a mancare quelle già date, non ne sostituisce altre di uguale sicurezza;
3) se, per effetto di alienazione o di divisione, il fondo su cui è garantita la rendita è diviso fra più di tre persone nota1 .
 
Sub 1) la mora deve essere intesa in senso tecnico, presupponendo il colpevole ritardo del debitore (artt.1219 e ss. cod.civ. )nota2. Sub 2) è il caso di far notare come la regola venga a specificare il più generale principio di cui all'art. 1186 cod.civ.  (decadenza dal beneficio del termine), dal momento che il difetto o la sopravvenuta perdita delle garanzie (anche non per fatto proprio del debitore) si pongono come essenziale strumento di tutela del beneficiario nota3 . Sub 3) infine la legge intende evitare a colui che fruisce della rendita la difficoltà di eventualmente far valere la garanzia su beni eccessivamente frazionati nota4.

Note

nota1

Il diritto di riscatto forzoso è dunque ammesso solo in casi tassativamente predeterminati ad opera del legislatore e rappresenta uno strumento privo di finalità sanzionatorie, in quanto inteso ad assolvere una funzione cautelare o assicurativa che si realizza attraverso l'anticipata ed integrale realizzazione dell'interesse del creditore (Lener, Il rapporto di rendita perpetua, Milano, 1967, p.323). Il riscatto forzoso costituisce l'esercizio stragiudiziale di un diritto potestativo del creditore, che si attua per il tramite di un negozio unilaterale recettizio. Mentre nel riscatto volontario la dichiarazione del debitore non accompagnata dall'effettivo pagamento della somma prevista non produce effetto, invece nel riscatto forzoso la semplice manifestazione dell'intento del creditore è immediatamente in grado di modificare l'originario rapporto. Essa infatti produce l'obbligo a carico del debitore di pagare la somma di capitale, anche se il rapporto si estinguerà solo con l'effettivo pagamento. Si può perciò ritenere che il riscatto forzoso venga a sostanziare un recesso obbligatorio e non reale, come invece si può qualificare il recesso volontario (Torrente, Rendita perpetua. Rendita vitalizia, in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1966, p.42).
top1

nota2

Così Cariota-Ferrara, La rendita perpetua, in Trattato di dir.civ.it., dir. da Vassalli, Torino, 1943, p.73. 
top2

nota3

Occorre precisare che la differenza tra questa fattispecie e quella prevista dall'art.1864  cod.civ.apri (norma che, facendo difetto la garanzia ipotecaria, dispone la risoluzione del contratto,cui segue la ripetibilità del capitale), dovrebbe ravvisarsi in ciò: che mentre l'art.1864  cod.civ. si applicherebbe nei casi in cui le parti non abbiano pattuito o comunque previsto la concessione di ipoteca, l'art.1867 n.2 cod.civ. presupporrebbe invece che nel contratto il debitore o si fosse obbligato (entro un determinato termine) a concedere l'ipoteca oppure detta concessione fosse contestuale. In quest'ultima ipotesi la successiva mancata attribuzione delle garanzie promesse o la mancata sostituzione di quelle originariamente già date giustificherebbe il potere di riscatto riconosciuto al creditore (cfr. Lanzio e Maiorca, in Comm.cod.civ., dir. da Cendon, vol.IV, Torino, 1999, p.1602).
top3

nota4

Valsecchi, La rendita perpetua e la rendita vitalizia, in Trattato di dir.civ. e comm., dir. da Cicu e Messineo, Milano, 1961, p.79 e Torrente, cit., p.45.
top4

 

Bibliografia

  • LANZIO MAIORCA, Torino, Comm.cod.civ.dir.da Cendon, IV, 1999
  • TORRENTE, Rendita perpetua rendita vitalizia, Bologna Roma, Comm.cod.civ.Scialoja Branca, 1966

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Riscatto forzoso (rendita perpetua)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti