Rilevanza dell'errore nella transazione



In tema di transazione, mentre non si fa eccezione alle regole generali relativamente alla rilevanza di dolo e violenza (dovendosi reputare applicabili le norme previste per il contratto in genere: cfr. artt. 1425 e ss. cod.civ.), per quanto invece attiene all'errore vengono apportate significative deroghe rispetto alle disposizioni ordinarie nota1 .

Premesso che l'errore ostativo potrà pur sempre esser causa di annullamento del contratto e che l'errore materiale risulterà sempre suscettibile di rettifica ai sensi dell'art. 1430 cod.civ. , occorre verificare la speciale disciplina approntata per la transazione dall'art. 1969 cod.civ. in tema di errore di diritto.

Dovrà inoltre esser messo a fuoco anche il problema dell' errore di fatto, che non è oggetto di alcuna specifica disposizione.

Note

nota1

Cfr. Franceschetti, De Cosmo, I singoli contratti, Napoli, 1998, p.645 .
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Bibliografia

  • FRANCESCHETTI-DE COSMO, I singoli contratti, Napoli, 1998

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