L'accertamento della condotta negligente del notaio costituisce il presupposto ai fini del risarcimento del danno (nè potrebbe, ai fini di escludere la responsabilità (es.: per mancata rilevazione di domande giudiziali sul bene immobile acquistato) allegarsi il difetto attuale di un pregiudizio, solo potenziale: cfr.
Cass. Civ., Sez. II, 1069/2022). Talvolta esso però non basta. Se infatti si potesse concludere che, anche nell'ipotesi in cui ci si fosse comportati con adeguato scrupolo professionale, comunque l'esito sarebbe stato negativo, il danno non potrà essere considerato risarcibile (Cass. Civ., Sez. III,
16905/10). Il risarcimento rinviene dunque un limite in un ragionamento ipotetico: ci si deve infatti domandare quale sarebbe stata la situazione economica del cliente qualora il professionista avesse tenuto una condotta assolutamente adempiente (Cass. Civ., Sez. III,
18244/2014).
In relazione alla negligente prestazione del proprio operato il notaio non può invocare la imitazione di responsabilità prevista per il professionista dall'art.
2236 cod. civ. con riferimento al caso di prestazione implicante la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, in quanto tale inosservanza non è riconducibile ad imperizia, cui trova applicazione quella limitazione, ma a negligenza o imprudenza, cioè alla violazione del dovere della normale diligenza professionale media esigibile ai sensi del II comma dell'art.
1176 cod. civ., rispetto alla quale rileva anche la colpa lieve, essendo inapplicabile l'art.
2236 cod. civ. (cfr. Cass. Civ. Sez. III,
5946/99).
La professione notarile, in definitiva, è ritenuta tale da implicare l'impiego di una seria diligenza Cass.Civ.,
5158/01 e Cass. Civ. Sez. II,
1228/03 (si veda anche Cass. Civ. Sez. III,
14934/02 relativamente alla legittimazione attiva a far valere la responsabilità del professionista). Seria diligenza tuttavia non significa che il notaio debba andare alla ricerca di ogni conseguenza pregiudizievole possibilmente collegata alla stipula, limitandosi la responsabilità ad un criterio di previsione
ex ante (cfr. Cass. Civ., Sez. III,
20297/2019).
Una volta accertata la sussistenza della responsabilità in parola, il professionista non solo sarà tenuto al risarcimento per equivalente, ma potrebbe addirittura essere condannato al
risarcimento del danno in forma specifica. E' stato così statuito che il notaio debba, sia pure a determinate condizioni, procurare la cancellazione della formalità pregiudizievole che colpisca il bene, formalità non rilevata nel corso delle visure ipocatastali non diligentemente eseguite (Cass. Civ., Sez. III,
903/13; Cass. Civ., Sez. III,
15305/13; Cass. Civ. Sez. II,
14813/06).
Assai rilevante è porre in luce il problema dell'individuazione del
dies a quo di decorrenza del termine prescrizionale del diritto al risarcimento del danno sorto in favore del cliente in conseguenza della difettosa prestazione professionale. In proposito all'orientamento tradizionale secondo il quale tale momento andava indicato nella data di stipulazione dell'atto pubblico (o della scrittura privata autenticata) si è da ultimo opposto un parere differente,
secondo il quale la prescrizione inizierebbe a decorrere dal momento in cui il danno si manifesta all'esterno, divenendo percepibile (Cass. Civ., Sez. II,
6747/2016; Cass. Civ. Sez.III,
3176/2016; Cass. Civ. Sez. III,
16463/09).
Bibliografia
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- AMITRANO, Accertamento, da parte del notaio, dell'identità delle parti e responsabilità professionale del medesimo, Riv. giur. sarda, Vol. I, fasc.1, 1996
- ANDRETTA, Scrittura privata autenticata e responsabilità del notaio, Riv. notar., Vol. I, 1994
- ANDRINI, Responsabilità del notaio e atto annullabile. Aspetti notarili e nuovo orientamento della Cassazione sull'art.28, Vita not., Vol. II, 1998
- ANGELONI, La responsabilità civile del notaio: il punto sull'evoluzione normativa e giurisprudenziale anche con riferimento al recepimento della direttiva Cee 93/13 sulle clausole abusive, Contratto e impresa, II, 1999
- ANGELONI, Responsabilità del notaio e clausole abusive, Milano, 1999
- ANTINOZZI M., La responsabilità del notaio per attestazione d'identità personale non rispondente al vero, Dir. e prat. assicur., 1987