Regolamento UE del 2016 n. 2016/1103 art. 41


SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO DI RICONOSCIMENTO

L'autorità giurisdizionale di uno Stato membro davanti alla quale è chiesto il riconoscimento di una decisione emessa in un altro Stato membro può sospendere il procedimento se la decisione è stata impugnata con un mezzo ordinario nello Stato membro d'origine.

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