Regolamento UE del 2012 n. 650/2012 art. 7


COMPETENZA IN CASO DI SCELTA DI LEGGE

Gli organi giurisdizionali dello Stato membro la cui legge sia stata scelta dal defunto conformemente all’articolo 22 sono competenti a decidere sulla successione:
a) se un organo giurisdizionale preventivamente adito ha dichiarato la propria incompetenza nella stessa causa ai sensi dell’articolo 6;
b) se le parti del procedimento hanno convenuto, ai sensi dell’articolo 5, di conferire la competenza a un organo giurisdizionale o agli organi giurisdizionali di tale Stato membro; oppure
c) se le parti del procedimento hanno espressamente accettato la competenza dell’organo giurisdizionale adito.

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