Regolamento UE del 2012 n. 650/2012 art. 64


COMPETENZA A RILASCIARE IL CERTIFICATO

Il certificato è rilasciato nello Stato membro i cui organi giurisdizionali sono competenti a norma dell’articolo 4, dell’articolo 7, dell’articolo 10 o dell’articolo 11. L’autorità di rilascio è:
a) un organo giurisdizionale quale definito all’articolo 3, paragrafo 2; o
b) un’altra autorità che in forza del diritto nazionale è competente in materia di successione.

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