Regolamento UE del 2012 n. 650/2012 art. 50


RICORSO CONTRO LA DECISIONE RELATIVA ALLA DOMANDA VOLTA A OTTENERE UNA DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ

1. Ciascuna delle parti può proporre ricorso contro la decisione relativa alla domanda volta a ottenere una dichiarazione di esecutività.
2. Il ricorso è proposto davanti all’organo giurisdizionale comunicato dallo Stato membro interessato alla Commissione in conformità all’articolo 78.
3. Il ricorso è esaminato secondo le norme sul procedimento in contraddittorio.
4. Se la parte contro la quale è chiesta l’esecuzione non compare davanti all’organo giurisdizionale investito del ricorso nel procedimento riguardante l’azione proposta dall’istante, si applicano le disposizioni dell’articolo 16 anche se la parte contro la quale è chiesta l’esecuzione non è domiciliata nel territorio di uno degli Stati membri.
5. Il ricorso contro la dichiarazione di esecutività è proposto entro trenta giorni dalla data di notificazione o comunicazione della stessa. Se la parte contro la quale è chiesta l’esecuzione è domiciliata in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata rilasciata la dichiarazione di esecutività, il termine per proporre ricorso è di sessanta giorni a decorrere dalla data della notificazione o comunicazione, sia mediante consegna della copia nelle mani proprie del destinatario che nella residenza. Tale termine non è prorogabile per ragioni inerenti alla distanza.

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