Regolamento UE del 2012 n. 650/2012 art. 34


RINVIO

1. Quando il presente regolamento prescrive l’applicazione della legge di uno Stato terzo, esso si riferisce all’applicazione delle norme giuridiche in vigore in tale Stato, comprese le norme di diritto internazionale privato, nella misura in cui tali norme rinviino:
a) alla legge di uno Stato membro; o
b) alla legge di un altro Stato terzo che applicherebbe la propria legge.
2. Il rinvio non opera con riferimento alle leggi indicate all’articolo 21, paragrafo 2, all’articolo 22, all’articolo 27, all’articolo 28, lettera b), e all’articolo 30.

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