Regolamento UE del 2012 n. 650/2012 art. 29


DISPOSIZIONI SPECIFICHE IN MATERIA DI NOMINA E POTERI DI UN AMMINISTRATORE DELL’EREDITÀ IN DETERMINATE SITUAZIONI

1. Qualora la nomina di un amministratore sia obbligatoria ovvero obbligatoria su richiesta ai sensi della legislazione dello Stato membro i cui organi giurisdizionali sono competenti a decidere sulla successione in conformità al presente regolamento e qualora la legge applicabile alla successione sia una legge straniera, gli organi giurisdizionali di tale Stato membro possono, quando aditi, nominare uno o più amministratori della successione conformemente alla propria legge nazionale, fatte salve le condizioni stabilite nel presente articolo.
L’amministratore o gli amministratori nominati ai sensi del presente paragrafo sono abilitati a eseguire il testamento del defunto e/o amministrare l’eredità a norma della legge applicabile alla successione. Se tale legge non prevede l’amministrazione dell’eredità da parte di una persona che non è un beneficiario, gli organi giurisdizionali dello Stato membro in cui l’amministratore deve essere nominato possono nominare un amministratore terzo ai sensi della propria legge nazionale qualora quest’ultima lo richieda e sussista un grave conflitto di interessi tra i beneficiari o tra i beneficiari e i creditori o altre persone che abbiano garantito i debiti del defunto ovvero un disaccordo tra i beneficiari sull’amministrazione dell’eredità o qualora l’eredità sia di complessa amministrazione a causa della natura dei beni.
L’amministratore o gli amministratori nominati ai sensi del presente paragrafo sono gli unici soggetti abilitati a esercitare i poteri di cui ai paragrafi 2 o 3.
2. L’amministratore o gli amministratori nominati ai sensi del paragrafo 1 esercitano i poteri di amministrare l’eredità ai quali sono abilitati a norma della legge applicabile alla successione. L’organo giurisdizionale che provvede alla nomina può determinare nella sua decisione condizioni specifiche per l’esercizio di detti poteri in conformità alla legge applicabile alla successione.
Se la legge applicabile alla successione non prevede poteri sufficienti per conservare i beni dell’eredità o proteggere i diritti dei creditori o di altre persone che abbiano garantito i debiti del defunto, l’organo giurisdizionale che provvede alla nomina può decidere di permettere all’amministratore o agli amministratori di esercitare, in via residuale, i poteri previsti a tal fine dalla propria legge e nella relativa decisione può fissare condizioni specifiche per l’esercizio di tali poteri in conformità alla legge.
Nell’esercizio di tali poteri residuali l’amministratore o gli amministratori devono tuttavia rispettare la legge applicabile alla successione per quanto riguarda il trasferimento della proprietà dei beni ereditari, le responsabilità per i debiti ereditari, i diritti dei beneficiari, tra cui, se del caso, il diritto di accettare l’eredità o di rinunciare ad essa e, se del caso, i poteri dell’esecutore testamentario.
3. In deroga al paragrafo 2, l’organo giurisdizionale che nomina uno o più amministratori ai sensi del paragrafo 1 può, in via eccezionale, qualora la legge applicabile alla successione sia la legge di uno Stato terzo, decidere di conferire agli amministratori tutti i poteri di amministrazione previsti dal diritto dello Stato membro in cui sono nominati.
Nell’esercizio di tali poteri, tuttavia, gli amministratori rispettano, in particolare, l’individuazione dei beneficiari e i loro diritti successori, incluso il diritto alla quota di legittima o le loro rivendicazioni nei confronti dell’eredità o degli eredi ai sensi della legge applicabile alla successione.

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