Regio Decreto Legge del 1925 numero 222 art. 1


1. L'agente di cambio è pubblico ufficiale e viene nominato con decreto reale promosso dal Ministro per le finanze di concerto col Ministro per l'economia nazionale sentiti la Camera di commercio, la Deputazione di borsa e il Consiglio sindacale di cui all'art. 4 ove questo esista.
2. La professione di agente di cambio è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi commercio, con la partecipazione a responsabilità illimitata in enti di qualsiasi natura, con la qualità di consigliere di amministrazione, procuratore, direttore o impiegato di enti che esercitano commercio, industria o credito.

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