Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 52


CONCORSO DEI CREDITORI
1. Il fallimento apre il concorso dei creditori sul patrimonio del fallito.
2. Ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o trattato ai sensi dell'articolo 111, primo comma, n. 1), nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal Capo V, salvo diverse disposizioni della legge.
(Comma così sostituito dall'art. 49, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, con la decorrenza indicata nell'art. 153 dello stesso decreto)
3. Le disposizioni del secondo comma si applicano anche ai crediti esentati dal divieto di cui all'articolo 51.
(Comma aggiunto dal comma 2 dell’art. 4, D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, con la decorrenza ed i limiti previsti dall’art. 22 dello stesso decreto)

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