Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 51


SEZIONE II Degli effetti del fallimento per i creditori (DIVIETO DI AZIONI ESECUTIVE E CAUTELARI INDIVIDUALI)
1. Salvo diversa disposizione della legge, dal giorno della dichiarazione di fallimento nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante il fallimento, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nel fallimento.
(Articolo così sostituito dall'art. 48, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, con la decorrenza indicata nell'art. 153 dello stesso decreto)

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