Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 48


CORRISPONDENZA DIRETTA AL FALLITO
1. Il fallito persona fisica è tenuto a consegnare al curatore la propria corrispondenza di ogni genere, inclusa quella elettronica, riguardante i rapporti compresi nel fallimento.
(Comma così modificato dal comma 1 dell’art. 4, D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, con la decorrenza ed i limiti previsti dall’art. 22 dello stesso decreto)
(Articolo così sostituito dall'art. 45, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)
2. La corrispondenza diretta al fallito che non sia persona fisica è consegnata al curatore.
(Comma aggiunto dal comma 1 dell’art. 4, D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, con la decorrenza ed i limiti previsti dall’art. 22 dello stesso decreto)

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