Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 34


DEPOSITO DELLE SOMME RISCOSSE

Le somme riscosse a qualunque titolo dal curatore sono depositate entro il termine massimo di dieci giorni dalla corresponsione sul conto corrente intestato alla procedura fallimentare aperto presso un ufficio postale o presso una banca scelti dal curatore. Su proposta del curatore il comitato dei creditori può autorizzare che le somme riscosse vengano in tutto o in parte investite con strumenti diversi dal deposito in conto corrente, purché sia garantita l’integrità del capitale.
(Comma così modificato dall'art. 3, comma 7, lett. a), D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, a decorrere dal 1° gennaio 2008)
(Per la modifica del presente comma, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all’ art. 2, comma 6-ter, D.L. 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 novembre 2008, n. 181, vedi l’ art. 1, comma 472, lett. a), L. 27 dicembre 2017, n. 205)
La mancata costituzione del deposito nel termine prescritto è valutata dal tribunale ai fini della revoca del curatore.
[Se è prevedibile che le somme disponibili non possano essere immediatamente destinate ai creditori, su richiesta del curatore e previa approvazione del comitato dei creditori, il giudice delegato può ordinare che le disponibilità liquide siano impiegate nell'acquisto di titoli emessi dallo Stato.]
(Comma abrogato dall'art. 3, comma 7, lett. b), D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, a decorrere dal 1° gennaio 2008)
Il prelievo delle somme è eseguito su copia conforme del mandato di pagamento del giudice delegato.
(Per la modifica del presente comma, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all’ art. 2, comma 6-ter, D.L. 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 novembre 2008, n. 181, vedi l’ art. 1, comma 472, lett. b), L. 27 dicembre 2017, n. 205)
(Articolo così sostituito dall'art. 30, comma 1, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, a decorrere dal 16 luglio 2006)

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