Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 215


RISOLUZIONE E ANNULLAMENTO DEL CONCORDATO
1. Se il concordato non è eseguito, il tribunale, su ricorso del commissario liquidatore o di uno o più creditori, pronuncia, con sentenza in camera di consiglio, la risoluzione del concordato. Si applicano le disposizioni dei commi dal secondo al sesto dell'articolo 137.
2. Su richiesta del commissario o dei creditori il concordato può essere annullato a norma dell'articolo 138.
3. Risolto o annullato il concordato, si riapre la liquidazione amministrativa e l'autorità che vigila sulla liquidazione adotta i provvedimenti che ritiene necessari.
(Articolo così sostituito dal comma 6 dell’art. 18, D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, con la decorrenza ed i limiti previsti dall’art. 22 dello stesso decreto)

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