Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 20


MORTE DEL FALLITO DURANTE IL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE
[1. Se il fallito muore durante il giudizio di opposizione, il giudizio prosegue in confronto delle persone indicate nell'art. 12, osservate le disposizioni degli artt. 299 e seguenti del Codice di procedura civile].
(Articolo abrogato dal comma 9 dell’art. 2, D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, con la decorrenza ed i limiti previsti dall’art. 22 dello stesso decreto)

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