Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 182


CESSIONI (Rubrica così sostituita dall’art. 2, comma 2, lett. a), D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132)

Se il concordato consiste nella cessione dei beni e non dispone diversamente, il tribunale nomina nel decreto di omologazione uno o più liquidatori e un comitato di tre o cinque creditori per assistere alla liquidazione e determina le altre modalità della liquidazione. In tal caso, il tribunale dispone che il liquidatore effettui la pubblicità prevista dall'articolo 490, primo comma, del codice di procedura civile e fissa il termine entro cui la stessa deve essere eseguita.
(Comma così modificato dall'art. 16, comma 3, lett. a), D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, a decorrere dal 1° gennaio 2008, e, successivamente, dall’ art. 2, comma 2, lett. b), D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132)
Si applicano ai liquidatori gli articoli 28, 29, 37, 38, 39 e 116 in quanto compatibili.
(Comma aggiunto dall'art. 16, comma 3, lett. b), D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, a decorrere dal 1° gennaio 2008)
Si applicano al comitato dei creditori gli articoli 40 e 41 in quanto compatibili. Alla sostituzione dei membri del comitato provvede in ogni caso il tribunale.
(Comma aggiunto dall'art. 16, comma 3, lett. b), D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, a decorrere dal 1° gennaio 2008)
Le vendite di aziende e rami di aziende, beni immobili e altri beni iscritti in pubblici registri, nonché le cessioni di attività e passività dell’azienda e di beni o rapporti giuridici individuali in blocco devono essere autorizzate dal comitato dei creditori.
(Comma aggiunto dall'art. 16, comma 3, lett. b), D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, a decorrere dal 1° gennaio 2008)
Alle vendite, alle cessioni e ai trasferimenti legalmente posti in essere dopo il deposito della domanda di concordato o in esecuzione di questo, si applicano gli articoli da 105 a 108-ter in quanto compatibili. La cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo, sono effettuati su ordine del giudice, salvo diversa disposizione contenuta nel decreto di omologazione per gli atti a questa successivi.
(Comma aggiunto dall'art. 16, comma 3, lett. b), D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, a decorrere dal 1° gennaio 2008, e, successivamente, così sostituito dall’ art. 2, comma 2, lett. c), D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132)
Si applica l'articolo 33, quinto comma, primo, secondo e terzo periodo, sostituendo al curatore il liquidatore, che provvede con periodicità semestrale dalla nomina. Quest'ultimo comunica a mezzo di posta elettronica certificata altra copia del rapporto al commissario giudiziale, che a sua volta lo comunica ai creditori a norma dell'articolo 171, secondo comma.
(Comma aggiunto dall’ art. 17, comma 1, lett. t), D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221)

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 182"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti