Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 166


PUBBLICITA' DEL DECRETO
1. Il decreto è pubblicato, a cura del cancelliere, a norma dell'articolo 17. Il tribunale può, inoltre, disporne la pubblicazione in uno o più giornali, da esso indicati.
(Comma così modificato dal comma 6 dell’art. 12, D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, con la decorrenza ed i limiti previsti dall’art. 22 dello stesso decreto)
2. Se il debitore possiede beni immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, si applica la disposizione dell'articolo 88, secondo comma.
(Articolo così sostituito dall'art. 142, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, con la decorrenza indicata nell'art. 153 dello stesso decreto)

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