Regio Decreto del 1942 numero 267 art. 143


PROCEDIMENTO DI ESDEBITAZIONE

1. Il tribunale, con il decreto di chiusura del fallimento o su ricorso del debitore presentato entro l'anno successivo, verificate le condizioni di cui all'articolo 142 e tenuto altresì conto dei comportamenti collaborativi del medesimo, sentito il curatore ed il comitato dei creditori, dichiara inesigibili nei confronti del debitore già dichiarato fallito i debiti concorsuali non soddisfatti integralmente. Il ricorso e il decreto del tribunale sono comunicati dal curatore ai creditori a mezzo posta elettronica certificata.
(Comma così modificato dall’ art. 17, comma 1, lett. p), D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221; per l’applicabilità di tale disposizione vedi l’ art. 17, commi 4 e 5 del citato D.L. n. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221)
2. Contro il decreto che provvede sul ricorso, il debitore, i creditori non integralmente soddisfatti, il pubblico ministero e qualunque interessato possono proporre reclamo a norma dell'articolo 26.

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