Regio Decreto del 1939 numero 1127 art. 59


abrogato
Il brevetto è nullo:
1) se l'invenzione non è brevettabile ai sensi degli articoli 12, 13, 14, 16 e 17;
2) se l'invenzione non è descritta in modo sufficientemente chiaro e completo da consentire a persona esperta di attuarla;
3) se l'oggetto del brevetto si estende oltre il contenuto della domanda iniziale;
4) se il titolare del brevetto non aveva diritto di ottenerlo e l'inventore non si sia valso delle facoltà accordategli dall'art. 27-bis.
Se le cause di nullità di cui sopra colpiscono solo parzialmente il brevetto la relativa sentenza di nullità parziale comporta una corrispondente limitazione del brevetto stesso (Comma così sostituito dall'art. 28, D.P.R. 22 giugno 1979, n. 338,).
Il brevetto nullo può produrre gli effetti di un diverso brevetto del quale contenga i requisiti di validità e che sarebbe stato voluto dal richiedente, qualora questi ne avesse conosciuto la nullità. La sentenza che accerta i requisiti per la validità del diverso brevetto dispone la conversione del brevetto nullo (Comma aggiunto dall'art. 7, L. 14 febbraio 1987, n. 60).
Qualora la conversione comporti il prolungamento della durata originaria del brevetto nullo, i licenziatari e coloro che in vista della prossima scadenza avevano compiuto investimenti seri ed effettivi per utilizzare l'oggetto del brevetto hanno diritto di ottenere licenza obbligatoria gratuita e non esclusiva per il periodo di maggiore durata (Comma aggiunto dall'art. 7, L. 14 febbraio 1987, n. 60)]

Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 246, D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30.

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