Regio Decreto del 1939 numero 1127 art. 16


abrogato
16. [Un'invenzione è considerata come implicante una attività inventiva se, per una persona esperta del ramo, essa non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica. Se lo stato della tecnica comprende documenti di cui al comma 3 dell'art. 14, questi documenti non sono presi in considerazione per l'apprezzamento dell'attività inventiva (Comma così sostituito dall'art. 11, D.P.R. 22 giugno 1979, n. 338)].

Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 246, D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30.

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