Regio Decreto del 1913 numero 363 art. 96


Se sia stato determinato che il proprietario debba pagare una somma al Governo, il sovrintendente inviterà con lettera ufficiale l'Intendenza di finanza a curarne l'esazione per mezzo del ricevitore del registro, indicando il preciso ammontare della somma medesima.
In tal caso non si procederà alla ripartizione delle cose ed alla compilazione del processo verbale, se il proprietario non presenti prima la ricevuta dell'ufficio demaniale. Dell'effettuato pagamento si farà menzione nel processo verbale.
Qualora invece risulti dovuta a conguaglio una somma al proprietario, il Ministero, in base alla copia del processo verbale di ripartizione di cui il sovrintendente curerà l'invio, ne disporrà il pagamento.

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