Regio Decreto del 1913 numero 363 art. 94


Fissato il valore delle cose, il sovrintendente proporrà al Ministero la ripartizione nella misura di tre quarti per lo Stato e di un quarto pel proprietario, e indicherà se la ripartizione suddetta debba avvenire sul prezzo o sulle cose, o parte sul prezzo e parte sulle cose. Quando si ritenga opportuna la ripartizione delle cose e questa sia materialmente impossibile, il sovrintendente stabilirà gli opportuni conguagli in danaro.

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