Regio Decreto del 1913 numero 363 art. 88


Trascorso questo termine senza che il proprietario abbia dichiarato di accettare la indennità offerta, il prefetto nomina un perito per determinarla.
Avuta la perizia il Prefetto ordina in base ad essa il pagamento della somma a favore del proprietario o il deposito di essa nella Cassa dei depositi e prestiti, ed autorizza l'occupazione del fondo.
Contro la stima fatta dal perito è ammesso il richiamo all'autorità giudiziaria, nei termini e nei modi indicati all'art. 51 della L. 25 giugno 1865, n. 2359

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