Regio Decreto del 1913 numero 363 art. 82


I sovrintendenti, i direttori o chi legalmente ne faccia le veci, gli ispettori e gli architetti del ruolo per le antichità e le belle arti e gli altri funzionari a ciò delegati dal Ministero avranno facoltà di visitare in ogni tempo, preavvisandone il proprietario, le cose mobili o immobili appartenenti ad enti morali, e anche quelle appartenenti a privati, quando per queste ultime sia avvenuta la notificazione dell'importante interesse nelle forme stabilite dal presente regolamento.
Qualora i predetti funzionari riscontrino violazioni di legge deferiranno il trasgressore all'autorità giudiziaria, per le opportune sanzioni.
Qualora il proprietario rifiuti l'accesso, i funzionari suindicati si rivolgeranno all'autorità giudiziaria affinché conosca, con la loro assistenza, se sia avvenuta alcuna trasgressione alla legge, e, ove occorra, proceda conseguentemente.
Per le cose in consegna di amministrazioni governative si procederà d'accordo fra l'Amministrazione consegnataria e quella della pubblica istruzione.

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