Regio Decreto del 1913 numero 363 art. 77


Disposizioni comuni ai capi I e II
I progetti di piani regolatori e di ampliamento nei Comuni ove esistono cose immobili soggette alle disposizioni delle leggi 20 giugno 1909, n. 364 e 23 giugno 1912, n. 688, saranno dai prefetti trasmessi al sovrintendente dei monumenti, che li comunicherà con le sue osservazioni al Ministero della pubblica istruzione. Detto Ministero li trasmetterà, con le modificazioni che riterrà opportune, al Ministero dei lavori pubblici.

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