Regio Decreto del 1913 numero 363 art. 72


Se la cosa da espropriare appartiene a minori, a interdetti, assenti o ad altre persone alle quali la legge non consente la libera disponibilità dei beni, è data facoltà ai tutori e amministratori, in conformità degli artt. 57 e 58 della L. 25 giugno 1865, di accettare, nell'interesse delle suddette persone, la indennità offerta dagli esproprianti o di fissarla per privati accordi, purché le relative dichiarazioni siano approvate dal tribunale civile competente per ragioni di territorio, udito il Pubblico ministero. Parimenti le somme depositate o da pagarsi non possono essere esatte dai suddetti tutori o amministratori se non nei casi e nei modi stabiliti dal Codice civile.
Non è però necessaria l'approvazione del tribunale civile, per la accettazione dell'indennità, qualora questa sia stata determinata dai periti nominati dal tribunale ai termini dell'art. 32 della suindicata L. 25 giugno 1865, n. 2359, né per la conversione delle somme depositate per indennità in titoli del debito pubblico, giusta quanto dispone l'art. 49 della detta legge.

(22) Riportata alla voce Espropriazione per pubblica utilità.

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