Regio Decreto del 1913 numero 363 art. 65


Quando il Governo decida di esercitare il diritto di prelazione, notificherà tale sua decisione entro il termine di due o quattro mesi.
La notifica seguirà nelle forme prescritte nel presente regolamento per la notificazione dell'importante interesse e sarà fatta al venditore e al compratore. Per effetto di tale notifica la proprietà passerà di pieno diritto al Governo.
Contemporaneamente il Ministero della istruzione emetterà, a favore degli aventi diritto, mandato di pagamento del prezzo risultante dalla denuncia. Potrà anche ordinarne il deposito nella Cassa dei depositi e prestiti.

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