Regio Decreto del 1913 numero 363 art. 62


Il cancelliere del tribunale civile deve dare avviso al Ministero dell'istruzione dei fallimenti di commercianti di antichità, librai antiquari, collezionisti, ecc., che vengano dichiarati nella giurisdizione del tribunale stesso, affinché il Ministero riscontri se nel patrimonio del fallito esistono cose per le quali intervenne la notificazione di importante interesse.
Il curatore del fallimento, appena proceduto all'inventario, è tenuto a denunciare la sua qualità al Ministero, inviando i titoli giustificativi in carta semplice.

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