Regio Decreto del 1913 numero 363 art. 58


Il successore a titolo universale, di cosa per cui è intervenuta la notificazione, è tenuto a dare denuncia al Ministero della pubblica istruzione, indicando il suo domicilio e il luogo dell'avvenuta successione. Qualora il nuovo proprietario sia un legatario, l'obbligo della denuncia spetta all'erede o agli eredi a titolo universale, i quali dovranno indicare al Ministero il domicilio del nuovo proprietario e rendere questi edotto dei vincoli che gravano sulla cosa.
La denuncia per le cose mobili non può essere posteriore all'accettazione dell'eredità. Per le immobili può essere protratta fino a due mesi dalla data dell'accettazione.
La denuncia fatta da un solo per tutti disobbliga gli altri coeredi.
L'obbligo della denuncia di cui sopra spetta all'erede beneficiato e al sostituito nel caso di rinunzia dell'eredità da parte dell'erede.
In caso di eredità accettata col beneficio dell'inventario o di eredità giacente, l'erede o il curatore, appena proceduto all'inventario è tenuto a denunciare al Ministero della pubblica istruzione la sua qualità, inviando i titoli giustificativi in carta semplice.

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