Regio Decreto del 1913 numero 363 art. 53


Delle cose appartenenti a privati
Notificazione dell'importante interesse

La notificazione ai proprietari e ai detentori delle cose che abbiano l'importante interesse di cui all'art. 5 della L. 20 giugno 1909, n. 364, seguirà:
a) o mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno;
b) o mediante atto di diffida intimato da ufficiale giudiziario o da messo comunale, e notificato nel modo stabilito per le citazioni del Codice di procedura civile.
Le notificazioni di cui sopra possono essere promosse così dal Ministero dell'istruzione, come dai sovrintendenti, o da chi legalmente ne fa le veci.
In casi di grave urgenza o quando vi sia pericolo di sottrazione o trafugamento, o pericolo nella conservazione della cosa, i funzionari dell'Amministrazione delle antichità e belle arti e gli altri pubblici ufficiali indicati nel primo comma dell'art. 2 della L. 27 giugno 1907, n. 386, possono altresì procedere alla notificazione, mediante una dichiarazione dell'importante interesse della cosa, fatta oralmente al proprietario o possessore e assunta a processo verbale. Il processo verbale sarà firmato dal funzionario che procede alla notifica e dall'interessato. Qualora questo rifiuti, si darà atto di ciò nel processo verbale, il quale avrà ugualmente effetto. Copia del verbale sarà, a richiesta, rilasciata al proprietario o possessore.

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