Regio Decreto del 1913 numero 363 art. 51


Disposizioni generali
Le amministrazioni governative e gli enti morali sono tenuti a denunciare al Ministero dell'istruzione la loro volontà di affittare o in qualunque modo utilizzare gl'immobili che sono sotto la loro dipendenza o sono di loro proprietà, affinché il Ministero medesimo possa, sentito il sovrintendente competente, determinare quali condizioni debbano essere imposte per assicurare la buona conservazione degli immobili medesimi.
È in ogni caso vietato di adibirli ad usi non rispondenti alla dignità dei monumenti ovvero pericolosi per la loro conservazione e integrità. Le amministrazioni sovradette e gli enti cureranno di adottare, giusta le prescrizioni del Ministero le più rigorose misure di prevenzione contro gli incendi, i danni della folgore ed altri sinistri.
Negli edifici di culto si eviterà che l'esercizio di esso mediante accensioni di ceri, sospensione di lampade e simili, costituisca un pericolo per la conservazione delle cose d'arte che vi sono raccolte.

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