Regio Decreto del 1913 numero 363 art. 50


Le autorità preposte alla vigilanza e alla tutela degli enti morali cureranno l'osservanza delle disposizioni della L. 20 giugno 1909, n. 364, e del presente regolamento, negando approvazione o annullando, in quanto sia di loro competenza, le deliberazioni che le trasgrediscono.
Di tali provvedimenti come di ogni altro fatto che possa interessare il patrimonio storico, artistico o archeologico della nazione, a cura del prefetto della Provincia verrà data notizia al Ministero dell'istruzione e a quello da cui l'ente dipende.

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