Regio Decreto del 1913 numero 363 art. 37


Le cose rimosse e depositate nei modi di cui ai precedenti articoli, per il deposito delle quali non si sia determinato limite di tempo potranno essere restituite all'ente consegnatario o proprietario quando questo dimostri di aver provveduto in modo permanente, duraturo ed efficace, a garantire per l'avvenire l'integrità e la sicurezza della cosa.
La restituzione potrà essere autorizzata su proposta del sovrintendente ovvero su domanda dell'ente e conforme parere del sovrintendente. È altresì richiesto il conforme parere della Giunta del Consiglio superiore o del Consiglio stesso, secondoché la Giunta o il Consiglio sia stato interrogato al tempo della rimozione.
Nei casi in cui sia fissato un termine, basterà, questo decorso, la proposta del sovrintendente.

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